Inquadratura del panorama Bourbaki da Edouard Castres a Lucerna; esercito di Bourbaki vedi: Dizionario storico della Svizzera

Statuto

Lo Statuto della CIG-CH.

Nome, scopo e sede

Art. 1

La «Sezione svizzera della Commissione internazionale di giuristi», «Section suisse de la Commission internationale de Juristes», «Schweizerische Sektion der Internationalen Juristenkommission», è un’associazione ai sensi dell’art. 60 del Codice civile svizzero.

Art. 2

La Sezione svizzera della Commissione internazionale di giuristi (International Commission of Jurists, ICJ) è un’associazione di pubblica utilità cha ha lo scopo di promouvere, a livello nazionale ed internazionale, la giustizia, i principi dello Stato di diritto e i diritti fondamentali degli individui.

Questi scopi vengono perseguiti, a sostegno delle attività della Commissione internazionale di giuristi, specialmente attraverso manifestazioni, pubblicazioni, scambi di esperienze scientifiche e relazioni con associazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi obiettivi.

Art. 3

L’Associazione ha sede al domicilio del Presidente.

Ammissione

Art. 4

Possono essere soci della Sezione svizzera della ICJ: giuristi di nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera, a condizione che conoscano bene l’ordinamento giuridico svizzero.

L'ammissione è decisa dal Comitato direttivo, su richiesta scritta. Nel caso in cui la domanda fosse respinta, decide l’Assemblea generale.

Art. 5

Le dimissioni si effettuano con una dichiarazione scritta al Comitato direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno d’esercizio.

L’eclusione di un socio viene decisa dall’Assemblea generale, qualora quest’ultimo non risulti più degno di appartenere all’Associazione.

Organi

Art. 6

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea generale
  2. Il Comitato direttivo
  3. Il Comitato di gestione
  4. I Revisori dei conti

Assemblea generale

Art. 7

L’Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno nei primi sei mesi dopo la chiusura dell’anno d’esercizio.

Le Assemblee generali straordinarie sono convocate per decisione del Comitato direttivo o dell’Assemblea generale o su richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci.

L’Assemblea generale è convocata dal Comitato direttivo. La convocazione avviene mediante uno scritto ai soci dell’Associazione almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea con l’indicazione dell’ordine del giorno. Per modifiche statutarie la proposta di modifica va allegata alla convocazione.

Art. 8

L’Assemblea generale è diretta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

L’Assemblea generale prende le proprie decisioni e procede alle elezioni che sono di sua competenza a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni avvengono a scrutinio aperto o segreto.

Se nelle elezioni è necessario un secondo turno di scrutinio, l’Assemblea generale delibererà a maggioranza semplice.

Il Presidente esercita il diritto di voto alle elezioni, per altro vota soltanto in caso di parità di voti.

Le modifiche statutarie e la decisione di scioglimento dell’Associazione richiedono la maggioranza dei tre quarti di voti, ad eccezione della determinazione dell’importo della quota sociale (art. 15), per cui basta la maggioranza assoluta di voti.

Art. 9

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione e ha le seguenti competenze:

  1. Elezione e revoca del Comitato direttivo, del Presidente e dei Revisori dei conti
  2. Approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo
  3. Approvazione dei conti annuali e del rapporto dei Revisori dei conti
  4. Decisione di scarico al Comitato direttivo
  5. Decisioni relative a domande di ammissione respinte dal Comitato direttivo (art. 4 cpv. 2) e all’esclusione di soci (art. 5 cpv. 2)
  6. Modifica dello Statuto
  7. Scioglimento dell’Associazione

Proposte dei membri destinate all'Assemblea generale devono essere inoltrate per iscritto al Comitato due settimane prima della data dell’Assemblea generale.

Comitato direttivo

Art. 10

Il Comitato direttivo si compone di almeno cinque soci.

Il Presidente è anche Presidente dell’Associa­zione.

Il Comitato direttivo ed il Presidente sono eletti per un mandato di tre anni. La rielezione è possibile.

I membri del Comitato direttivo devono per quanto possibile provenire dalle diverse regioni del paese e rappresentare diverse professioni.

Il Comitato direttivo si riunisce a seconda delle necessità o su richiesta di un membro del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo prende le sue decisioni e procede alle sue elezioni a maggioranza dei membri presenti. Il Presidente vota. In caso di parità decide il voto del Presidente.

La deliberazione tramite la circolazione degli atti è ammessa, a meno che un membro del Comitato direttivo pretenda la deliberazione orale. Per una deliberazione tramite la circolazione degli atti è necessaria l’approvazione di tutti i membri del Comitato direttivo.

Art. 11

Il Comitato direttivo è competente per le questioni che la legge o lo Statuto non assegni ad un altro organo.

Salvo quanto previsto all’art. 9 n. 1, il Comitato direttivo si costuisce autonomamentel. Stabilisce il diritto di firma.

Può nominare un Segretario generale che partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato di gestione con voto consultivo.

Il Comitato direttivo decide e sorveglia le pubblicazioni dell’Associazione.

L’attività nel Comitato direttivo è onorifica. I membri hanno diritto al rimborso delle spese vive.

Comitato di gestione

Art. 12

Il Comitato direttivo può eleggere un Comitato di gestione costituito da almeno tre membri del Comitato direttivo.

Il Comitato di gestione si occupa degli affari correnti dell’Associazione e svolge gli incarichi conferitigli dal Comitato direttivo.

Per dei compiti particolari il Comitato direttivo può incaricare dei gruppi di lavoro o delle singole persone che non devono essere soci dell’Associazione.

Revisori dei conti

Art. 13

La durata della carica di revisore dei conti è di due anni. La rielezione è possibile.

I revisori dei conti esaminano i conti dell’Associazione.

Mezzi finanziari dell’Associazione

Art. 14

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi pubblici e dalle donazioni di terzi.

Per gli impegni dell’Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale; è esclusa ogni responsabilità personale e patrimoniale dei soci.

Art. 15

La quota sociale annua è di Fr. 100.--, per studenti Fr. 30.--.

Chiusura dei conti

Art. 16

I conti annuali vengono chiusi il 31 dicembre, per la prima volta il 31 dicembre 1992.

Art. 17

Dell'utilizzazione dei beni dell'Associazione nel caso di scioglimento decide l’Assemblea generale, su proposta del Comitato direttivo, fermo restando che il patrimonio deve essere devoluto ad un’organizzazione di pubblica utilità, esente da imposte e che persegue gli stessi scopi.

Disposizioni finali

Art. 18

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua adozione da parte dell’Assemblea costituente.

Il presente Statuto è stato adottato in Assemblea costitutiva svoltasi a Berna il 24 maggio 1991 ed è stato rivisto in Assemblea generale del 27 giugno 2002, Assemblea generale del 14 giugno 2007 come pure in Assemblea generale del 20 novembre 2018.

Per i Fondatori :

Dr. Philippe Abravanel, Dr. Katharina Sameli, Prof. Dr. Daniel Thürer

Statuto in formato PDF

Statuto (PDF 56 kB)


Contatto

Sezione svizzera della Commissione internazionale di giuristi
c/o KnoeAG
Wiesen 2488
CH-9100 Herisau